Testo unico delle pensioni di guerra
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Titolo I – Dei soggetti del diritto a pensione di guerra
- Art. 2 Soggetti militari o ad essi equiparati
- Art. 3 Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati
- Art. 4 Dipendenza da causa di servizio di guerra dell’invalidità o della morte
- Art. 5 Dipendenza da causa di servizio di guerra dell’invalidità o della morte conseguenti allo stato di prigionia
- Art. 6 Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell’invalidità o della morte
- Art. 7 Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati
- Art. 8 Soggetti civili
- Art. 9 Categorie speciali di civili
- Art. 10 Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi
Titolo II – Della pensione assegno o indennità di guerra
- Art. 11 Pensione, assegno o indennità
- Art. 12 Norme generali sull’assegno temporaneo
- Art. 13 Proroga dell’assegno temporaneo
- Art. 14 Grandi invalidi di guerra
- Art. 15 Assegni spettanti ai grandi invalidi
- Art. 16 Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra
- Art. 17 Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da…
- Art. 18 Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
- Art. 19 Perdita totale o parziale dell’organo superstite
- Art. 20 Assegno di incollocabilità
- Art. 21 Indennità di assistenza e di accompagnamento
- Art. 22 Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria
- Art. 23 Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra
- Art. 24 Aggravamento dell’invalidità di guerra
- Art. 25 Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra
Titolo III – Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione
Titolo IV – Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra ed altro trattamento
- Art. 28 Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato
- Art. 29 Cumulabilità della pensione di guerra con la pensione normale di quiescenza. Assegno integratore per anzianità di servizio
- Art. 30 Non cumulabilità fra trattamento pensionistico di guerra e indennizzo derivante da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Facoltà di opzione fra i…
- Art. 31 Facoltà di opzione per i marittimi militarizzati
- Art. 32 Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra
- Art. 33 Liquidazione del trattamento privilegiato, se più favorevole di quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti
- Art. 34 Estensione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 ad altri soggetti
- Art. 35 Facoltà di opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri
- Art. 36 Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi
Titolo V – Dei diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
- Art. 37 Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra
- Art. 38 Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria
- Art. 39 Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani
- Art. 40 Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio
- Art. 41 Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34
- Art. 42 Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova
- Art. 43 Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole
- Art. 44 Diritto a pensione dei figli. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra
- Art. 45 Diritto a pensione dei figli maggiorenni
- Art. 46 Figli equiparati ai legittimi
- Art. 47 Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati
- Art. 48 Vedova priva di potestà sui figli. Poteri dell’autorità giudiziaria nello stabilire la misura del riparto della pensione
- Art. 49 Devoluzione od accrescimento della pensione tra vedova e orfani
- Art. 50 Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla 2ª alla 8ª categoria…
- Art. 51 Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l’invalidità di…
- Art. 52 Integrazione della pensione di cui alla tabella N per coesistenza di prole
- Art. 53 Perdita del diritto a pensione dei figli
- Art. 54 Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate
- Art. 55 Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra
- Art. 56 Indennità speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate
Titolo VI – Dei diritti dei genitori dei collaterali e degli assimilati
- Art. 57 Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati
- Art. 58 Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati
- Art. 59 Equiparazione ai genitori legittimi
- Art. 60 Genitori separati, madre vedova passate a nuove nozze
- Art. 61 Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole
- Art. 62 Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra
- Art. 63 Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario
- Art. 64 Genitore rimasto privo di prole
- Art. 65
- Art. 66 Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali
- Art. 67 Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre
- Art. 68 Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
- Art. 69 Indennità speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
Titolo VII – Disposizioni diverse e comuni
- Art. 70 Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici
- Art. 71 Prova del decesso e della scomparsa dei militari e dei civili
- Art. 72 Irripetibilità degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei quali sia successivamente accertata l’esistenza in vita
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76 Irrilevanza dell’acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra
- Art. 77 Irrilevanza dei redditi pensionistici
- Art. 78 Modificazioni e revisioni d’ufficio o a domanda dei provvedimenti ai fini dell’eventuale attribuzione di trattamento più favorevole
- Art. 79 Revisione da parte del Ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale
- Art. 80 Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti
- Art. 81 Revoca e modificazione dei provvedimenti
- Art. 82
- Art. 83 Delimitazione della responsabilità dello Stato per danni di guerra alle persone
- Art. 84 Preliminare pronuncia del Ministero del tesoro su domande di pensione privilegiata ordinaria per invalidità riportate in tempo di guerra
- Art. 85 Casi di invalidità o di morte nei quali abbiano avuto influenza concausale il servizio ordinario e quello di guerra
- Art. 86 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- Art. 87 Equiparazione dei figli degli invalidi di 1ª categoria agli orfani di guerra
- Art. 88 Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni
- Art. 89 Esonero dal servizio militare
- Art. 90 Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei benefici previsti per i titolari di pensione di guerra indiretta
Titolo VIII – Della devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare
- Art. 91 Devoluzione e liquidazione alla vedova, all’assimilata a vedove e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra
- Art. 92 Liquidazione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra
- Art. 93 Termini di decorrenza della liquidazione dell’assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell’insignito
- Art. 94 Condizioni per la liquidazione dell’assegno ai congiunti dell’insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerre
- Art. 95 Perdita e ripristino del diritto all’assegno per decorazione al valor militare
- Art. 96 Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro
Titolo IX – Delle procedure
- Art. 97 Inizio del procedimento di liquidazione
- Art. 98 Liquidazione d’ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi
- Art. 99 Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici a favore dei mutilati e degli invalidi
- Art. 100 Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili decaduti per causa di guerra
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105 Commissioni mediche per le pensioni di guerra
- Art. 106 Commissione medica superiore
- Art. 107 Funzionamento della commissione medica superiore
- Art. 108 Nomina dei membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore - Emolumenti ad essi spettanti
- Art. 109 Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore
- Art. 110 Numero complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore
- Art. 111 Decadenza dal diritto agli accertamenti sanitari per mancata presentazione a visita medica
- Art. 112 Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell’assegno
- Art. 113
- Art. 114 Segnalazione della Corte dei conti ai fini dell’eventuale procedimento di revoca
- Art. 115 Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro
- Art. 116 Ricorso alla Corte dei conti
- Art. 117 Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie
- Art. 118 Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali
- Art. 119 Notificazione dei provvedimenti
- Art. 120 Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro
- Art. 121 Pagamento della pensione e degli assegni
- Art. 122 Autorizzazione del pagamento della pensione e degli assegni
- Art. 123 Corresponsione dei ratei lasciati insoluti e dei trattamenti liquidati posteriormente alla morte del titolare
- Art. 124 Riscontro della Corte dei conti sui titoli di spesa relativi a liquidazione di indennità una tantum
- Art. 125 Esenzione dalle tasse postali
- Art. 126 Certificazione
Titolo X – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 127 Termini per la presentazione delle domande di pensione diretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico
- Art. 128 Termini per la presentazione delle domande di pensione indiretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico
- Art. 129 Termine per la revisione amministrativo dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale
- Art. 130 Liquidazione di indennità per una volta tanto e di assegno rinnovabile riferiti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico
- Art. 131 Cumulabilità detta pensione di guerra con la pensione di riforma
- Art. 132 Minore età ai fini del trattamento pensionistico di guerra
- Art. 133 Fatti disciplinati dal testo unico e data di entrata in vigore. Applicazione delle disposizioni più favorevoli
- Art. 134 Attribuzione del trattamento di incollocabilità agli invalidi, ex incollocabili, titolari dell’assegno pari al minimo INPS
- Art. 135 Salvaguardia dei diritti quesiti
- Art. 136 Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione
- Art. 137 Norme abrogate. Proroga eccezionale
- Art. 138 Decorrenza dell’applicazione dell’art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875
- Art. 139 Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
- Art. 140 Copertura finanziaria