Art. 89 T.U. Pensioni Guerra Esonero dal servizio militare
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. L’unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.
Lo stesso beneficio compete all’unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell’invalido di guerra di la categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore.
I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.