Art. 94 T.U. Pensioni Guerra Condizioni per la liquidazione dell’assegno ai congiunti dell’insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerre

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Per la liquidazione degli assegni di cui agli articoli 91 e 92 è necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della competente Direzione provinciale del tesoro, che l’interessato, ai sensi dell’art. 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.