Art. 35 T.U. Pensioni Guerra Facoltà di opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Nei casi di invalidità o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri o in formazioni militari impiegate per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui all’art. 30 e al successivo art. 36, fra il trattamento stesso e l’indennità che possa loro spettare a carico dell’O.N.U. o dei Governi di detti territori.
L’opzione per il trattamento pensionistico di guerra implica rinuncia all’indennità. In tal caso le somme pagate dall’O.N.U. o dai Governi esteri sono devolute all’erario.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti, che diano luogo a liquidazione di indennità da parte o per conto di Governi esteri o istituti assi curativi esteri purché non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore degli interessati.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.