Art. 69 T.U. Pensioni Guerra Indennità speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Ai titolari del trattamento pensionistico indiretto di cui al presente titolo che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall’art. 70 è liquidata, a domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di dicembre.
La domanda di cui al comma precedente è utile per il conseguimento dell’indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve con tenere l’impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l’attribuzione dell’indennità stessa.
Alla corresponsione dell’indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.