Art. 22 T.U. Pensioni Guerra Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di 1° categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;
b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finchè minorenni.
L’aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l’invalido.
Nel caso di inabilità temporanea l’aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell’art. 12 del presente testo unico. L’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età.
L’aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti a università o a istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età, semprechè risultino conviventi con l’invalido.
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore quale l’adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l’internamento in luoghi di cura o in altri istituti.
Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L’aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del 60° anno di età da parte dell’invalido, ovvero anteriormente alla data dell’evento che ne cagionò l’invalidità.
L’aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato £ decorrere dalla data dell’insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l’aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria.
I titolari di più pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.
Qualora l’invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all’atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l’evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.