Art. 30 T.U. Pensioni Guerra Non cumulabilità fra trattamento pensionistico di guerra e indennizzo derivante da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Facoltà di opzione fra i due trattamenti
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche nel caso dell’esistenza di un rapporto di dipendenza dell’invalido dallo Stato o da enti pubblici o da ditte private.
Qualora fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l’assegno o l’indennità di guerra secondo le norme di cui al presente titolo.
La pensione, l’assegno o l’indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell’interessato.
L’opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell’interessato e può essere ritrattata solo nel caso previsto dal comma successivo.
Qualora, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all’esercizio dell’opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venga a risultare più favorevole per gli interessati di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati medesimi sono ammessi a rinnovare l’opzione per il conseguimento del trattamento di guerra in luogo dell’indennizzo fruito.
Nell’eventualità che sia stata già liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma corrisposta per tale titolo è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell’assegno di guerra, ed all’interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell’assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Se l’indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, la liquidazione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull’apposito capitolo, in conto entrate del tesoro.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo il disposto del successivo art. 97 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.