Art. 24 T.U. Pensioni Guerra Aggravamento dell’invalidità di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Quando l’interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno temporaneo od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.
Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall’anno di presentazione dell’ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.
Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell’interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell’ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
La domanda deve essere presentata alla commissione medica di cui al successivo art. 105, competente per territorio, corredata da un certificato di conseguito trattamento pensionistico ovvero dall’estratto del verbale della precedente visita collegiale o, in mancanza, da una dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato sotto la propria responsabilità, da cui risulti la invalidità per la quale il richiedente fu già sottoposto ad accertamenti sanitari.
Nell’ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l’interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l’istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare alla istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica di cui al successivo art. 105 dichiari che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora la rivalutazione proposta superi di almeno due categorie la precedente assegnazione, il giudizio deve essere confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.
In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell’invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l’assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.
La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno temporaneo eventualmente già riscosse dall’interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.
Qualora all’invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno temporaneo per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l’importo della indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell’interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell’art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest’ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma dell’art. 11 del presente testo unico.
Se la indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno temporaneo, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 11, quinto comma, del presente testo unico.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in occasione delle precedenti visite pensionistiche non sia stato riscontrato alcun esito si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 99 e 127.