Art. 8 T.U. Pensioni Guerra Soggetti civili

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell’invalidità o del suo aggravamento, o della morte.(6)
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze annate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l’invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all’offesa nemica.
È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l’invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l’internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.
Sono liquidate, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell’autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1987

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 dicembre 1987, n.561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato:“ l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in
occasione di fatti bellici.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.