Art. 128 T.U. Pensioni Guerra Termini per la presentazione delle domande di pensione indiretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. I congiunti del militare o del civile deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico i quali, alla data medesima, siano in possesso dei prescritti requisiti, possono produrre domanda intesa a conseguire il trattamento pensionistico entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se piè favorevoli, i termini previsti dal primo, terzo e quarto comma dell’art. 100 del presente testo unico.
Per i minori e i dementi il termine di cui al comma precedente rimane sospeso finchè duri l’incapacità di agire.
Le domande di cui al presente articolo sono ammesse semprechè le lesioni, ferite o infermità dalle quali è derivata la morte del militare e del civile siano state constatate nei modi e nei termini previsti nel secondo e terzo comma del precedente art. 127 ovvero si verifichino le circostanze di cui al quarto o al quinto comma dell’articolo stesso.

Testo in vigore dal 18 maggio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.