Art. 27 T.U. Pensioni Guerra Ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Gli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, sono ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la necessità, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, previa autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L’onere relativo è a carico dello Stato.
Per i minori invalidi di 1ª categoria, la necessità dell’ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione è presunta.
Per i minori ascritti a categoria inferiore alla 1ª la opportunità dell’ammissione dei medesimi nei suddetti istituti è accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti.
Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Durante il periodo di permanenza nei predetti Istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare immediata comunicazione dell’avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell’invalido, per gli adempimenti di competenza.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.