Art. 95 T.U. Pensioni Guerra Perdita e ripristino del diritto all’assegno per decorazione al valor militare

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno.
Nei casi di cui al precedente comma la liquidazione dell’assegno è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la concessione dell’assegno stesso è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.
Il ripristino del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione dell’assegno al decorato dalla data in cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come corrisposte al decorato.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.