Art. 136 T.U. Pensioni Guerra Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. I provvedimenti emanati anteriormente all’entrata in vigore del presente testo unico in base a disposizioni modificate dal testo unico medesimo sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.
Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, l’eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda semprechè questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero, se più favorevole per l’interessato, dalla data di insorgenza del diritto.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.