Art. 15 T.U. Pensioni Guerra Assegni spettanti ai grandi invalidi

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. In aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell’assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.