Art. 132 T.U. Pensioni Guerra Minore età ai fini del trattamento pensionistico di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra e ad ogni altro beneficio previsto dal presente testo unico si considerano minorenni coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di età.