Art. 124 T.U. Pensioni Guerra Riscontro della Corte dei conti sui titoli di spesa relativi a liquidazione di indennità una tantum

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Gli ordinativi diretti emessi per la liquidazione di indennità per una volta tanto sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti per l’accertamento sulla regolarità formale del titolo di spesa estinto.
Detti ordinativi, dopo il visto di impegno della ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, sono trasmessi ai competenti organi per il pagamento.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.