Art. 38 T.U. Pensioni Guerra Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all’annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell’invalido.
La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti poi cause diverse da quelle che hanno determinato l’invalidità di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all’art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all’atto del decesso siano titolari dell’assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell’art. 20 o del trattamento previsto dall’ultimo comma dell’articolo stesso.
Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
Comma abrogato dal D.P.R. 30 settembre 1999, n.377
Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d’ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra.(5)
Comma abrogato dalla L. 6 ottobre 1986, n.656
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l’art. 9) che la modifica all’art. 9 ha effetto dal 1 gennaio 1985.