Art. 96 T.U. Pensioni Guerra Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Di tutti i provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al pagamento dell’assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle Forze armate, l’amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza.
La cessazione o la riattivazione del pagamento dell’assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.