Art. 93 T.U. Pensioni Guerra Termini di decorrenza della liquidazione dell’assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell’insignito

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra di cui al presente titolo sono liquidati a favore dei congiunti aventi diritto, su presentazione di apposita domanda, a decorrere dalla data di morte dell’insignito ovvero dalla data del fatto d’armi nel caso in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso posteriormente al decesso del decorato.
I congiunti dei decorati che presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell’atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell’ultimo domicilio, o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione della irreperibilità è stata notificata al richiedente, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nei casi in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso successivamente alla trascrizione dell’atto di morte o alla partecipazione di irreperibilità il termine di un anno di cui al precedente comma decorre dalla data della notificazione del provvedimento di conferimento.
Per i minori e i dementi il termine di cui ai precedenti commi rimane sospeso finchè duri la incapacità di agire.
Qualora si tratti di croci di guerra al valor militare, la liquidazione dei relativi assegni non può in alcun caso avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.