Art. 5 T.U. Pensioni Guerra Dipendenza da causa di servizio di guerra dell’invalidità o della morte conseguenti allo stato di prigionia

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La morte o l’invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.