Art. 137 T.U. Pensioni Guerra Norme abrogate. Proroga eccezionale
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, tutte le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle espressamente richiamate nel testo unico medesimo e quelle concernenti l’applicazione del disposto dei precedenti articoli 133 e 135. Dalla anzidetta data è altresì abrogata ogni altra disposizione legislativa in materia di pensione di guerra che sia contraria o non compatibile con le norme contenute nel presente testo unico.
La composizione ed il funzionamento degli organi collegiali, previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi stessi continueranno ad essere regolati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico fino a quando non saranno emanati, da parte delle competenti autorità, i prescritti decreti in esecuzione delle norme contenute negli articoli del testo unico medesimo che disciplinano la materia.
Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui al presente testo unico sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, semprechè queste non contrastino con quelle contenute nel testo unico stesso.
Per gli invalidi di guerra restano in vigore le eccezioni stabilite dall’art. 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e successive modificazioni.