Art. 2 T.U. Pensioni Guerra Soggetti militari o ad essi equiparati

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l’ordine previsto dalle norme del presente testo unico.
Spetta la pensione, l’assegno o l’indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti la pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.