Art. 45 T.U. Pensioni Guerra Diritto a pensione dei figli maggiorenni

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall’art. 70.
Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell’art. 12. L’inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.