Art. 68 T.U. Pensioni Guerra Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.
Il riparto, tra più aventi diritto, di un trattamento pensionistico già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso decorre, per ciascun beneficiano, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.