Art. 118 T.U. Pensioni Guerra Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti.
Le predette sezioni decidono con un numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari.
I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato.
La segreteria della sezione alla quale il ricorso è stato assegnato, dà comunicazione dell’avvenuto deposito del ricorso stesso all’amministrazione.
Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l’amministrazione trasmette alla segreteria suddetta il fascicolo degli atti.
Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonché di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia.
Terminata l’istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell’udienza, nella quale concluderà oralmente solo nel caso di conclusione favorevole.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.