Art. 76 T.U. Pensioni Guerra Irrilevanza dell’acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. L’acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennità di guerra per effetto dell’acquisto di cittadinanza straniera.