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Home»Utilità di Calcolo per lo studio legale»Calcolo termine di prescrizione diritti, tasse e imposte

Calcolo termine di prescrizione diritti, tasse e imposte

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calcolo prescrizione dirittiCalcolo del termine di prescrizione dei diritti civili a norma degli articoli 2946 e seguenti del Codice Civile.
Il calcolatore determina anche il termine di prescrizione per la riscossione di tasse ed imposte varie.

Calcolo termine di prescrizione diritti

Calcolo prescrizione

Cos’è la prescrizione

La prescrizione è un istituto giuridico concernente gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Nel diritto civile la prescrizione consiste nell’estinzione di un diritto soggettivo a causa del suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo, determinato dalla legge (normalmente dieci anni – art. 2946 cod. civ., prescrizione ordinaria).
La materia è regolata dagli articoli da 2934 a 2963 del Codice Civile e, segnatamente, gli articoli 2946 e ss. prevedono gli intervalli temporali entro cui determinati diritti vanno esercitati pena la prescrizione del diritto medesimo.

Il periodo di tempo necessario per il compimento della prescrizione varia a seconda delle diverse fattispecie.
Ove la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni ex art. 2946 cod.civ. L’istituto della prescrizione trova la propria ragion d’essere per esigenze di certezza del diritto: se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l’ordinamento giuridico riconosce l’opportunità di tutelare l’interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo. Ciò anche a tutela di chi ha effettivamente adempiuto la propria obbligazione, atteso che a distanza di anni non è sempre facile provare il proprio adempimento (si è smarrita la quietanza, eventuali testimoni non sono più reperibili o non ricordano, eccetera).

Non tutti i diritti si prescrivono: non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili, né i diritti disponibili ma espressamente dichiarati imprescrittibili dalla legge.
Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli.
Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione spiccano il diritto di proprietà (che però è soggetto all’istituto della prescrizione acquisitiva: l’usucapione), il diritto alla qualità di erede (che incontra anche qui il limite dell’eventuale usucapione da parte di terzi di singoli beni ereditari) e il diritto a far valere la nullità di un contratto.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Computo dei termini di prescrizione

Art. 2962 cod. civ. Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.

Art. 2962 cod. civ. Computo dei termini di prescrizione1) I termini di prescrizione contemplati dal codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. 2) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo) e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale.
3) Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale.
5) Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

Risorse correlate al calcolo prescrizione diritti

  • Calcolo termini processuali
  • Calcolo data passata o futura
  • Calcolo patteggiamento
Il calcolatore della prescrizione diritti sul tuo sito?
Copia e incolla il codice sottostante nella tua pagina web:
ObbligazioniPrescrizioneScadenzaTermine
Indice dei contenuti
Calcolo termine di prescrizione diritti
Calcolo prescrizione
Cos’è la prescrizione
Computo dei termini di prescrizione
Risorse correlate al calcolo prescrizione diritti
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