Art. 40 T.U. Pensioni Guerra Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La vedova ha diritto alla pensione di guerra purché il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile. A tale effetto, l’infermità, non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per I civili, nel giorno dell’evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell’effettiva cessazione dal servizio di guerra.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione.
La vedova ha altresì diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.(9)

Testo in vigore dal 19 dicembre 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 dicembre 1991, n.450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n.50) ha dichiarato:“ l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consente al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un
anno.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.