Art. 83 T.U. Pensioni Guerra Delimitazione della responsabilità dello Stato per danni di guerra alle persone

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi.(6)

Testo in vigore dal 24 dicembre 1987

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 dicembre 1987, n.561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato:“ l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in
occasione di fatti bellici.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.