Art. 121 T.U. Pensioni Guerra Pagamento della pensione e degli assegni

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. L’ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l’indennità speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1982

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.