Art. 16 T.U. Pensioni Guerra Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall’annessa tabella F.
Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o più infermità, l’assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma de successivo art. 17, derivante dall’applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria.
Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell’assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall’annessa tabella F.
L’assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, semprechè si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all’assegno di superinvalidità.(2)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (2)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l’art.8 comma 5) che:“ L’assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, semprechè si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all’assegno di superinvalidità. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. ”