Art. 11 T.U. Pensioni Guerra Pensione, assegno o indennità

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra e attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano, subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all’annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia so la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell’allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all’invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L’ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all’invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all’8ª categoria della tabella A.(6)

Testo in vigore dal 24 dicembre 1987

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 dicembre 1987, n.561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato:“ l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in
occasione di fatti bellici.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.