Salta al contenuto principale
Close Menu
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Giurisprudenza
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSSYouTube
  • Home
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
AI
Home»Utilità di Calcolo per lo studio legale»Calcolo termini separazione e divorzio art. 473 bis 17 e 473 bis 28 c.p.c.

Calcolo termini separazione e divorzio art. 473 bis 17 e 473 bis 28 c.p.c.

StampaEmailWhatsAppTelegram LinkedInTwitterFacebookReddit
calcolo termini separazione divorzio 473-bis Applicazione per il calcolo dei termini nei giudizio di separazione e divorzio per il deposito delle tre memorie istruttorie prima dell’udienza ex art. 473-bis 17 c.p.c. e delle triplici memorie conclusionali e repliche 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza di decisione ex art. 473-bis 28 c.p.c.

Calcola termini art. 473-bis 17 e 473-bis 28 c.p.c.

Data dell’udienza (giorno/mese/anno)
Selezione termini
Triplici memorie 20, 10 e 5 giorni prima dell’udienza recanti ulteriori difese e richieste di prova
Aggiungi o sottrai giorni
Modalità di calcolo

Il calcolo dei termini nelle udienze di separazione e divorzio

Calcolo termini 473-bis 17 cpc

La prima opzione del calcolatore consente di determinare i termini per il deposito delle memorie integrative di precisazione della domanda ed istruttorie ex art. 473-bis 17 c.p.c. da depositarsi prima dell’udienza dell’udienza (prima opzione del selettore).

Art. 473 bis 17 c.p.c. - Ulteriori difese
1. Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma.
2. Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
3. Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma

Calcolo termini 473-bis 28 cpc

Selezionando la seconda opzione il calcolatore determina le scadenze dei termini per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche da depositarsi 60, 30 e 15 prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione.

Art. 473 bis 28 c.p.c. - Decisione della causa
1. Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
2.All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

È possibile effettuare il calcolo semplice, senza sospensione feriale dei termini processuali, oppure, selezionando la specifica opzione, avuto conto della sospensione del termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Si rammenta che il presente calcolatore costituisce comunque una versione semplificata del Calcolatore dei termini processuali presente su MioLegale. Un unico calcolatore che consente di effettuare ogni tipo di calcolo, in avanti ed a ritroso, selezionando sia i termini attuali, post riforma Cartabia, che i termini precedentemente vigenti.

Risorse correlate al calcolo termini art. 473 bis 17 e 28 cpc
  • Calcolo termini processuali
  • Calcolo data passata o futura
Il calcolatore dei termini separazione e divorzio sul tuo sito?
Copia e incolla il codice sottostante nella tua pagina web:
DivorzioRiforma CartabiaSeparazioneTermineTermini processuali
Indice dei contenuti
Calcola termini art. 473-bis 17 e 473-bis 28 c.p.c.
Il calcolo dei termini nelle udienze di separazione e divorzio
Calcolo termini 473-bis 17 cpc
Calcolo termini 473-bis 28 cpc
Risorse correlate al calcolo termini art. 473 bis 17 e 28 cpc
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • YouTube

In contatto con MioLegale.it

  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Canale YouTube di MioLegale
  • Scrivi alla redazione

Newsletter

Di tendenza

AvvocatiAvvocatoBancaCompensoContrattoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà

Ipse dixit

  • Qui appellai prior, agit.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2026 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Giurisprudenza

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it