Applicazione per il calcolo dei termini nei giudizio di separazione e divorzio per il deposito delle tre memorie istruttorie prima dell’udienza ex art. 473-bis 17 c.p.c. e delle triplici memorie conclusionali e repliche 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza di decisione ex art. 473-bis 28 c.p.c.Calcola termini art. 473-bis 17 e 473-bis 28 c.p.c.
Il calcolo dei termini nelle udienze di separazione e divorzio
Calcolo termini 473-bis 17 cpc
La prima opzione del calcolatore consente di determinare i termini per il deposito delle memorie integrative di precisazione della domanda ed istruttorie ex art. 473-bis 17 c.p.c. da depositarsi prima dell’udienza dell’udienza (prima opzione del selettore).
Art. 473 bis 17 c.p.c. - Ulteriori difese
1. Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma.
2. Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
3. Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma
Calcolo termini 473-bis 28 cpc
Selezionando la seconda opzione il calcolatore determina le scadenze dei termini per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche da depositarsi 60, 30 e 15 prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione.
Art. 473 bis 28 c.p.c. - Decisione della causa
1. Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
2.All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.
È possibile effettuare il calcolo semplice, senza sospensione feriale dei termini processuali, oppure, selezionando la specifica opzione, avuto conto della sospensione del termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Si rammenta che il presente calcolatore costituisce comunque una versione semplificata del Calcolatore dei termini processuali presente su MioLegale. Un unico calcolatore che consente di effettuare ogni tipo di calcolo, in avanti ed a ritroso, selezionando sia i termini attuali, post riforma Cartabia, che i termini precedentemente vigenti.
Risorse correlate al calcolo termini art. 473 bis 17 e 28 cpc
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