Art. 46 T.U. Pensioni Guerra Figli equiparati ai legittimi

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l’applicazione del presente comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del militare o del civile, ovvero anteriore alla data dell’evento che cagionò la morte del militare o del civile.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.