Art. 131 T.U. Pensioni Guerra Cumulabilità detta pensione di guerra con la pensione di riforma

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La pensione di guerra è cumulabile con la pensione di riforma di cui all’art. 96 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.