Art. 138 T.U. Pensioni Guerra Decorrenza dell’applicazione dell’art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La disposizione contenuta nel penultimo comma dell’art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, costituisce interpretazione autentica della precedente normativa in materia ed è applicabile anche ai casi già disciplinati dal quinto comma dell’art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585.
Le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale in base al disposto del quinto comma dell’art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e non dovute ai sensi dell’art. 11 della predetta legge 29 novembre 1977, n. 875, sono abbuonate.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.