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Home»Utilità legali e formulari»Tabelle alcolemiche tasso alcolemico e sintomi

Tabelle alcolemiche tasso alcolemico e sintomi

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tabelle alcolemicheTabelle alcolemiche dei sintomi e stima concentrazione alcolica. Negli allegati la tabella alcolemica da stampare ed esporre nei locali in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

 

Tabelle alcolemiche dei sintomi e stima concentrazione alcolica

Ai collegamenti sottostanti è possibile accedere alle cosiddette tabelle alcoliche di cui al DM 30 luglio 2008, visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della s trada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

  • Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (allegato 1)
  • Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro (allegato 2)

L’allegato 1 del decreto ministeriale 30 luglio 2008 contiene la Tabella dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.
Vengono identificati otto raggruppamenti di valori alcolemici, per ciascuno dei quali sono riportati in un linguaggio comprensibile i principali sintomi ed effetti psico-fisici correlati.
Per sottolineare adeguatamente che anche un’alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere, in particolare per alcuni soggetti, effetti concreti sulla guida, si parte dal tasso alcolemico pari a zero, l’unico che può essere considerato veramente sicuro per la guida.

L’allegato 2 contiene la tabella di stima quantità di alcol nel sangue, più precisamente la Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro.
Si utilizza come dato di base il tasso alcolemico derivante dalla assunzione di una unità standard di bevanda alcolica.
Tale unità standard fa riferimento ai bicchieri, lattine o bottiglie più comunemente serviti nei locali interessati dalla legge 160/2007. Per il calcolo dei valori di tasso alcolemico è stata utilizzata la formula di Widmark corretta. Per consentire una stima adeguata dei suddetti valori si è fatto riferimento, oltre che al peso corporeo, secondo le indicazioni della legge 160/2007, anche al sesso e alla condizione dello stomaco (pieno o digiuno), secondo le indicazioni degli esperti della Commissione ministeriale.
La possibile influenza di ulteriori variabili è stata peraltro sottolineata in specifiche avvertenze agli utenti per una corretta lettura della relativa tabella.

Pubblicazione delle tabelle alcolemiche nei locali pubblici

I gestori dei locali in cui si somministrano bevande alcoliche devono esporre dei cartelli obbligatori con i sintomi e la concentrazione di alcol nel sangue stimata. Il decreto ministeriale prevede altresì indicazioni ai titolari e gestori dei locali per l’uso delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 che di seguito si riportano:
1. I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l’idonea lettura tramite

  • l’uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
  • l’adozione di un’adeguata veste grafica
  • l’uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti
  • l’adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio
  • l’inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.

2. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell’ambito delle postazioni previste dalla legge (all’entrata, all’interno e all’uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite

  • l’idonea collocazione nello spazio
  • l’idonea illuminazione
  • una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura
  • specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.

3. I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:

  • la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
  • la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;
  • la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull’importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.

Tabelle alcoliche: riferimento normativo (Decreto Bianchi)

Art. 6 D.L. 111/2007 (Decreto Bianchi)
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l’articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio del-l’ attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Guida in stato di ebbrezzaTabelle alcolemicheTasso alcolemico
Indice dei contenuti
Tabelle alcolemiche dei sintomi e stima concentrazione alcolica
Pubblicazione delle tabelle alcolemiche nei locali pubblici
Tabelle alcoliche: riferimento normativo (Decreto Bianchi)
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