Art. 36 T.U. Pensioni Guerra Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. L’opzione per l’indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all’assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l’indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all’assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell’assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero.
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.
Quando l’interessato opti per l’indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all’assegno di guerra, l’autorità giudiziaria competente determina se e quale quota dell’indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.