Art. 119 T.U. Pensioni Guerra Notificazione dei provvedimenti

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all’estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1986

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.