Art. 52 T.U. Pensioni Guerra Integrazione della pensione di cui alla tabella N per coesistenza di prole

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 51, è liquidato a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 72.000 per ciascun orfano finchè minorenne.
L’aumento di integrazione di cui al comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all’art. 70.
Nei casi di inabilità temporanea l’aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell’art. 12 del presente testo unico. L’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al raggiungimento del 65° anno di età.
L’aumento di integrazione compete, altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di età.
L’aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche quando, in mancanza della vedova, titolari del trattamento di cui alla tabella N siano gli orfani di cui al secondo comma del precedente art. 51. Per il calcolo dell’aumento di integrazione il primo orfano non viene computato.
L’aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell’insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l’aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Qualora la vedova fruisca già del trattamento economico di cui alla annessa tabella N, l’aumento di integrazione previsto dal presente articolo è liquidate, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
Ai fini del pagamento e della cessazione dell’aumento di integrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 22.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.