Applicazione per il calcolo dei termini per il deposito delle memorie integrative prima dell’udienza ex art. 171 ter c.p.c., delle triplici memorie ex art. 189 c.p.c. nonché delle conclusioni e delle repliche prima della discussione orale ex art. 275 bis c.p.c.Calcola termini a ritroso art. 171-ter 189 e 275 cpc
Il calcolo dei termini per memorie integrative, conclusioni e repliche
Calcolo termini 171 ter cpc
La prima opzione del calcolatore consente di determinare i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. da depositarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c. (prima opzione del selettore).
Art. 171 ter c.p.c. - Memorie integrative
1. Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
Calcolo termini 189 cpc
Selezionando la seconda opzione il calcolatore determina le scadenze dei termini per il deposito delle triplici memorie conclusionali e repliche, rispettivamente 60, 30 e 15 giorni prima della remissione al collegio ex art. 189.
Art. 189 c.p.c. - Rimessione al collegio
1. Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma. 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica. 2. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma. 3. All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Calcolo termini 275 bis cpc
Infine è possibile calcolare le scadenze per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche da depositarsi rispettivamente 30 e 15 giorni prima dell’udienza, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale.
Art. 275 bis c.p.c. - Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
1. Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali. 2. All’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 3. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. 4. Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.
È possibile effettuare il calcolo semplice, senza sospensione feriale dei termini processuali, oppure, selezionando la specifica opzione, avuto conto della sospensione del termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Si rammenta che il presente calcolatore costituisce comunque una versione semplificata del Calcolatore dei termini processuali presente su MioLegale. Un unico calcolatore che consente di effettuare ogni tipo di calcolo, in avanti ed a ritroso, selezionando sia i termini attuali, post riforma Cartabia, che i termini precedentemente vigenti.
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