Art. 122 T.U. Pensioni Guerra Autorizzazione del pagamento della pensione e degli assegni

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. I provvedimenti di prima liquidazione di pensione o di assegno di guerra nonché quelli relativi a variazioni di trattamenti già conferiti costituiscono autorizzazione di pagamento per le direzioni provinciali del tesoro.
Tuttavia, fino a quando non saranno emanate disposizioni per la modifica della procedura concernente il pagamento delle pensioni a carico dello Stato prevista dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, gli uffici competenti continueranno ad emettere, in deroga alla disposizione di cui al primo comma, il ruolo di iscrizione relativo al primo pagamento di pensione o di assegno.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.