Art. 66 T.U. Pensioni Guerra Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell’art. 65.
Qualora non esistano collaterali con diritto a pensione, la pensione già fruita dal genitore si devolve a favore del patrigno o della matrigna di cui al terzo comma dell’art. 57 semprechè questi siano in possesso dei requisiti richiesti.
Al consolidamento e alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.