Art. 75 T.U. Pensioni Guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

Articolo soppresso dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834.(3)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 2 febbraio 1982

Note di aggiornamento

Aggiornamento (3)

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 ha disposto (con l’art.1) che:“ A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.”

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.