Art. 67 T.U. Pensioni Guerra Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Perdono il diritto a pensione i fratelli e le sorelle che raggiungono la maggiore età e la madre che contragga matrimonio salvo quanto previsto dall’art. 65 e dall’ultimo comma dell’art. 60.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.