Art. 18 T.U. Pensioni Guerra Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
1. In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all’annessa tabella F-1.