Art. 100 T.U. Pensioni Guerra Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili decaduti per causa di guerra

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. La domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi a causa di guerra, deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto di morte nei registri di stato civile o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell’ultimo domicilio o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione di irreperibilità è stata notificata al richiedente.
Se la domanda è prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all’art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno.
Quando le altre condizioni generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni.
Se la domanda è prodotta entro un anno dalla data in cui hanno inizio i termini previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, il trattamento pensionistico decorre da tale data; ove la domanda sia prodotta oltre l’anno, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
In ogni caso, le lesioni, ferite o infermità dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, devono essere state constatate dalle competenti autorità militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. Qualora il decesso sia causato da parkinsonismo conseguente ad una infermità contratta nelle circostanze indicato nel penultimo comma del precedente art. 99, il termine di cui al presente comma è di anni dieci.
Per i minori e dementi i termini di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli previsti dal sesto comma, rimangono sospesi finchè duri l’incapacità di agire.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.