Art. 130 T.U. Pensioni Guerra Liquidazione di indennità per una volta tanto e di assegno rinnovabile riferiti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Ove debba farsi luogo a liquidazione di indennità per una volta tanto su domanda presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, l’importo di ogni annualità di 8ª categoria da conferirsi a detto titolo, non può in alcun caso essere inferiore a quello previsto, per tale categoria, dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Nell’ipotesi in cui debba farsi luogo, su domande prodotte prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, a liquidazione di assegni rinnovabili non commutabili in pensione per sopravvenuta guarigione o perché l’invalidità risulti, alla scadenza, ascrivibile alla tabella B, l’ammontare di detti assegni non può essere inferiore a quello previsto dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Restano terme le liquidazioni effettuate con provvedimento emesso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Testo in vigore dal 1° febbraio 1979

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.