Art. 29 T.U. Pensioni Guerra Cumulabilità della pensione di guerra con la pensione normale di quiescenza. Assegno integratore per anzianità di servizio

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate a causa di guerra, è ammesso il cumulo della pensione o dell’assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.
Ai suddetti ufficiali, qualora, all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.
L’assegno integratore previsto dal precedente comma è dovuto anche all’invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purché il servizio che dà titolo all’assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L’assegno integratore,..., è riversibile alla vedova e agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista dalle leggi sulle pensioni normali.
L’assegno integratore di cui ai precedenti commi, non compete all’invalido che sia in godimento di una pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra enti diversi, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all’assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione dei predetti trattamenti di quiescenza.
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l’assegno integratore è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, con la stessa decorrenza stabilita per il trattamento pensionistico di guerra.
Qualora la domanda sia presentata oltre l’anno dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione della pensione o assegno di guerra, l’assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
È impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato nei successivi articoli 32, 33 e 34.
Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione dal servizio avvenga per cause diverse dall’invalidità di guerra, purché l’ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l’invalidità stessa, fosse in servizio permanente effettivo.
Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai sottufficiali e ai militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai civili contemplati negli articoli 8 e 9 e nei successivi articoli 32, 33 e 34.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1982

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.