Art. 20 T.U. Pensioni Guerra Assegno di incollocabilità

Testo unico delle pensioni di guerra – D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell’art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1° categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell’assegno per aggravamento dell’invalidità di guerra, ai sensi del successivo art.
24. Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l’invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l’effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma.
L’assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l’invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell’eventuale ulteriore liquidazione dell’assegno. Qualora all’invalido sia riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l’assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. È in facoltà dell’interessato, ove ritenga che l’invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l’eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell’esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra.
L’incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all’art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l’esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.
Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell’assegno di incollocabilità.
Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell’assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101.
L’assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione eventualmente spettante e compete finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti per, la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi all’interessato.
Gli invalidi fruenti dell’assegno di incollocabilità hanno l’obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell’attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all’immediata sospensione dell’assegno, dandone comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell’avvenuta sospensione.
Qualora l’invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell’assegno di incollocabilità.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del 650 anno di età abbiano fruito dell’assegno di incollocabilità viene corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell’assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1986

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.